Area Clienti
Per l’invio di reclami e richieste di informazioni l’utente può rivolgersi a:
Contatto:
Wärmewerk Rasen SPA
Zona Artigianale 4
39030 Rasun-Anterselva (BZ)
Tel. +39 0474 498490
Fax +39 0474 495616
E-Mail: info@wwr.bz.it
Part. IVA: 01462610211
Fattura elettronica:
PEC-Mail: wwr@pec.bz.it
Orari di apertura dell’ufficio e del servizio telefonico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 12
Servizio di pronto intervento:
Il servizio di pronto intervento per le segnalazioni di dispersioni di acqua o vapore dalla rete, irregolarità o interruzioni nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:
Tel. +39 0474 498490
Coordinate bancarie:
Cassa Raiffeisen Rasun
IBAN IT96 S 08035 58730 000303000745
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Standard di qualità commerciale ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale
Ai sensi del RQCT (allegato A della delibera ARERA n. 526/2021/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale:
Standard specifici:
Standard | Descrizione | Livello standard | Grado di rispetto nell’anno 2023 |
Tempo massimo di attivazione della fornitura | È il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della domanda di attivazione della fornitura del richiedente e la data di attivazione della fornitura | 7 gg lavorativi | 100% |
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità | È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente il servizio dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute dall’utente moroso e la data di effettiva riattivazione della fornitura | 2 gg feriali | 100% |
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente | È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di disattivazione della fornitura presentata dall’utente e la data di effettiva disattivazione | 5 gg lavorativi | 100% |
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti | È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente del reclamo scritto del richiedente e la data di messa a disposizione a quest’ultimo da parte dell’esercente della risposta motivata scritta | 30 gg solari | 100% |
Standard generali:
Standard | Descrizione | Livello standard | Grado di rispetto nell’anno 2023 |
Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente | 90% | 100% |
Percentuale minima di preventivazioni per lavori complessi messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente | 90% | 100% |
Indennizzi automatici ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale indicati, l’esercente deve accreditare all’utente un indennizzo automatico secondo le condizioni previste dal RQCT.
L’indennizzo automatico base corrisponde a 30 Euro per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattualizzata o convenzionale non superiore a 50 kW) e a 70 Euro per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW). Solo nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente l’indennizzo automatico base corrisponde sempre a 30 Euro.
L’indennizzo base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo verrà accreditato all’utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nel primo documento di fatturazione utile. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto
Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla misura ai sensi del TIMT
Ai sensi del TIMT (Allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:
Indicatore | Standard specifico | Grado di rispetto nell’anno 2023 |
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all’Articolo 13 TIMT | Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi | 100% |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 TIMT | Tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, se effettuata in loco | 100% |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 TIMT | Tempo massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi, se non effettuata in loco | 100% |
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all’Articolo 15 TIMT | Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi | 100% |
Indennizzi automatici ai sensi del TIMT relativo alla misura
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 18 del TIMT, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:
a) trenta (30) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattualizzata o convenzionale non superiore a 50 kW);
b) settanta (70) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW).
Tali indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili all’utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.
L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla qualità tecnica ai sensi del RQTT
Ai sensi del RQTT (Allegato A, Delibera ARERA 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità tecnica:
Indicatore | Livello specifico | Grado di rispetto nell‘anno 2024 |
Durata massima delle interruzioni del servizio, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 13 del RQTT, avvenute senza il preavviso di cui all’Articolo 14 del RQTT | 12 ore, se avvenute nel periodo invernale | n.d. |
24 ore, se avvenute nel periodo estivo | n.d. |
Indennizzi automatici ai sensi del RQTT relativo alla qualità tecnica
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 20 del RQTT, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la seguente formula:
I𝑏𝑎𝑠𝑒 = min{𝐾 ∗𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟 ;I𝑚𝑎𝑥 }
dove:
– K è il coefficiente che indica l’entità dell’indennizzo base specifico alla potenza dell’utente, pari a 0,5 euro/kW;
– Pcontr è la potenza contrattuale dell’utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW;
– Imax è il cap applicato all’indennizzo automatico base, pari a 600 euro.
Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nel riavvio della fornitura del servizio al singolo utente, come indicato di seguito:
- a) è corrisposto l’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
- b) è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo;
- c) è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo triplo dello standard.
L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti, per fatti non imputabili all’esercente.
L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
Informazioni sul mix di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia termica immessa in rete nell’anno 2023:
Combustibili rinnovabili:
- Biomassa solida (legna): 100 %
- Biomassa liquida (olio vegetale): 0 %
- Biomassa gassosa (biogas): 0 %
Combustibili fossili:
- Metano: 0 %
- Gasolio: 0 %
Quota di energia rinnovabile dell’energia immessa in rete : 100%
Quota di energia rinnovabile certificata tramite garanzie di origine: attualmente nessuna certificazione
Emissioni CO2 evitate: 25.600 kg
Richieste per un nuovo allacciamento e un preventivo in merito possono essere presentate come segue:
- tramite posta all’indirizzo Centrale Wärmewerk Rasen AG, Zona Artigianale Rasun 4, 39030 Rasun-Anterselva
- tramite Email all’indirizzo info@wwr.bz.it
- carico del modulo compilato direttamente attraverso la funzione Carica documento nella sezione contatto su questo sito
- personalmente nell’ufficio del Teleriscaldamento
Il modulo per la richiesta di allacciamento e preventivo può essere scaricato tra i download presenti in questa sezione.
Le seguenti prestazioni fanno parte del preventivo e sono pertanto comprese nel corrispettivo di allacciamento:
- autorizzazioni per lavori di scavo su terreno pubblico
- lavori di scavo e posa della tubazione per la rete di teleriscaldamento
- fornitura e montaggio della sottostazione sulla parte primaria dell’impianto (tramite l’idraulico incaricato da parte della centrale di teleriscaldamento)
- fornitura di eventuali sottocontatori
Le seguenti prestazioni saranno a carico dell’utente:
- autorizzazioni per lavori di scavo su terreni privati limitrofi
- allacciamento del circuito secondario alla sottostazione
- collegamenti elettrici per la sottostazione e i sottocontatori
- fornitura della corrente per la sottostazione
Informazioni generali in merito alle modalità di realizzazione degli allacciamenti
- le attività che sono eseguite dal gestore e risultano incluse nel corrispettivo di allacciamento:
– fornitura e posa (incl. lavori di scavo) delle tubazioni (mandata e ritorno incl. cavo dati)
– fornitura e installazione e messa in servizio della sottostazione di utenza
– ottenere le autorizzazioni necessarie (ad esempio per lavori di scavo su aree pubbliche) - le attività che sono eseguite dal gestore solo su richiesta dell’utente e che non sono incluse nel corrispettivo di allacciamento:
– se la lunghezza delle tubazioni supera la lunghezza inclusa nell’offerta forfettaria (fatturazione dei metri aggiunti). - le attività che sono sempre in capo all’utente:
– fornitura di energia elettrica per al sottostazione di utenza
– adattamento del sistema (idraulico) del cliente alle caratteristiche tecniche della sottostazione di utenza
– collegamento del sistema del cliente alla sottostazione di utenza
– ottenimento di autorizzazioni scritte per il passaggio di terreni di terzi - eventuali sconti o esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di allacciamento applicabili alla generalità degli utenti e le relative modalità applicative: non previste
Richieste per disattivazione della fornitura e/o scollegamento dalla rete possono essere presentate come segue:
- tramite posta all’indirizzo Centrale Wärmewerk Rasen AG, Zona Artigianale Rasun 4, 39030 Rasun-Anterselva
- tramite Email all’indirizzo info@wwr.bz.it
- carico del modulo compilato direttamente attraverso la funzione Carica documento nella sezione contatto su questo sito
- personalmente nell’ufficio del Teleriscaldamento
Il modulo per la richiesta di disattivazione/scollegamento può essere scaricato tra i download presenti in questa sezione.
Attività previste in caso di disattivazione della fornitura, di cui al comma 8.2 del TUAR:
- chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura
- effettuazione della lettura di cessazione
- emissione della fattura di chiusura sulla base della lettura di cessazione
Attività previste in caso di scollegamento dalla rete, di cui ai commi 8.2 e 8.4 del TUAR:
- chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura
- effettuazione della lettura di cessazione
- emissione della fattura di chiusura sulla base della lettura di cessazione
- rimozione della sottostazione e dei contatori installati
- disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento
- intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti
Fermo restando che nessun corrispettivo verrà applicato all’utente per la disattivazione della fornitura e per lo scollegamento dalla rete, se il cliente chiede la rimozione della tubazione di teleriscaldamento fino al terreno pubblico oppure fino alla successiva giunzione nel terreno verrà presentato un preventivo e le spese accumulate verranno addebitate.
Qualora successivamente alla conclusione del contratto di fornitura di calore, a seguito di intervenute novità normative ed in particolare a seguito dell’entrata in vigore di delibere dell’ARERA, vengano modificate o abrogate le disposizioni del TUAR relative al diritto di recesso e/o alla durata del contratto, la centrale di teleriscaldamento si riserva la facoltà di rispettivamente modificare e/o integrare unilateralmente le condizioni del contratto di fornitura di calore, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità previste da ARERA.
Non sono previsti corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete, ad eccezione dell’eventuale corrispettivo di salvaguardia di cui al comma 7.1 TUAR.
Non sono previsti vincoli temporali al recesso fatto salvo il periodo di preavviso di cui al comma 6.1 TUAR.
L’utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L’utente esercita tale diritto presentando all’esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
Nel caso in cui il recesso avvenga prima della naturale scadenza del contratto, all’utente potrà essere addebitato un corrispettivo di salvaguardia a copertura dei costi di allacciamento. Il corrispettivo di salvaguardia è calcolato secondo i criteri di cui all’art. 7.1 del TUAR (Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2021/R/tlr e s.m.i.).*
* L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia applicabile è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso.
Il corrispettivo di salvaguardia applicabile all’utente è pari a:
a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all’utente.
Il corrispettivo di salvaguardia viene applicato per: i) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce energia termica; ii) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera i).
tipologia di prezzo: monomia
comuni nei quali si applica: Rasun-Anterselva e Valdaora (BZ)
decorrenza di applicazione: 01/01/2023
frequenza temporale di aggiornamento dei prezzi: Su iniziativa unilaterale della WWR il prezzo base sarà annualmente aumentato in base all’inflazione secondo ASTAT rispettivamente potrà essere aumentato a causa di necessità di economia aziendale o di ragioni tecnico-finanziarie.
Prezzo base:
Prezzo base calore: 0,1385 € pro KWh
meno carbontax: – 0,0219 € pro KWh
Netto: 0,1166 € pro KWh
Prezzo base estate Maggio – Ottobre (6 mesi): -15% sconto:
Prezzo base calore: 0,1177 € pro KWh
meno carbontax: – 0,0219 € pro KWh
Netto: 0,0958 € pro KWh
differenziazione del prezzo per fatturato annuo per utente:
Fatturato annuo | Sconto |
5.000 € – 10.000 € | 2% |
10.001 € – 15.000 € | 4% |
15.001 € – 20.500 € | 6% |
20.501 € – 25.500 € | 8% |
25.501 € – 31.000 € | 10% |
31.001 € – 36.000 € | 12% |
36.001 € – 41.000 € | 14% |
41.001 € – 47.000 € | 16% |
47.001 € – 52.000 € | 18% |
a partire da 52.001 € | 20% |
tipologia di fornitura: riscaldamento;
tipologia di utilizzo: residenziale; terziario; industriale.